UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA E SICUREZZA - FORMAZIONE > LE REGOLE PER IL PRIMO SOCCORSO E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI |
DECRETO MINISTERIALE 15 LUGLIO 2003, N. 388 |
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 ha introdotto una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale e specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE |
Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi.
Gruppo A: |
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Gruppo B: | aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. |
Gruppo C: | aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. |
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
Per i settori carta e poligrafia con codice di tariffa Inail 2200, l'indice di inabilità permanente individuato per l'ultimo triennio è 2,73.
Essendo tale indice inferiore a 4, le aziende dei nostri settori rientrano prevalentemente nel gruppo B, per il quale è prevista una formazione agli addetti di 12 ore ed un aggiornamento triennale agli stessi di 4 ore.
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO |
Aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B
Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima sotto indicata, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima sotto indicata, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature precedentemente elencate, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
ATTREZZATURE MINIME PER GLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO |
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
Tali attrezzature e dispositivi devono:
REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO |
Gli addetti al pronto soccorso, i ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del Testo Unico D.Lgs. 81/08, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Per le aziende o unità produttive di gruppo A, nel quale rientrano la maggior parte delle Aziende dei nostri settori, i tempi minimi del corso di formazione sono di 16 ore complessive, e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
Per le aziende o unità produttive di gruppo B e gruppo C, i tempi minimi del corso di formazione sono di 12 ore complessive.
Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004, data di entrata in vigore del decreto.
La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico, con un modulo formativo:
I CORSI DI FORMAZIONE |