UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA E SICUREZZA - FORMAZIONE

IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO SISTRI

Con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2016), "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che abroga e sostituisce il precedente decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni introdotte, dall'8 giugno 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento SISTRI.

Tale nuovo regolamento si limita a confermare i soggetti obbligati all'adesione e i relativi adempimenti, ma rimette a decreti di prossima emanazione la definizione di tutte le procedure operative necessarie per:

Fino all'adozione dei decreti si applicheranno le disposizioni vigenti e le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel portale informativo del Sistri (www.sistri.it) e previo visto di approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il decreto prevede, inoltre, che il futuro gestore del sistema provveda a introdurre semplificazioni operative che riguardino:


SANZIONI SISTRI RIDOTTE DAL "MILLEPROROGHE"

Legge n. 21 del 25 febbraio 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 che, convertendo il d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 (decreto "Milleproroghe"), ha introdotto alcune novità riguardanti l'entità delle sanzioni SISTRI.

Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità, individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (mancata iscrizione e/o non corretto versamento del contributo) sono ridotte del 50 per cento.

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 27 febbraio 2016, non ha modificato le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI, la cui entrata in vigore rimane fissata al 1° gennaio 2017.

Artt. 188, 189, 190 e 193 del d.lgs 152/06

Continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali relativi all'invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) e alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri di carico e scarico cartacei, con le conseguenti, pesanti sanzioni di carattere penale in caso di violazioni.


PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI
DA PARTE DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI

30 aprile 2016
Si ricorda ai produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al SISTRI.
Importi
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio. Gli importi e le modalità di versamento sono indicati nell'Allegato II del D.M. 17 dicembre 2009:

  da   11  a   50  dipendenti  euro 180 
  da   51  a  250  dipendenti  euro 300 
  da  251  a  500  dipendenti  euro 500 
  >   500   euro 800 

Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono le seguenti.

Presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 00147 ROMA

Nella causale di versamento occorre indicare i dati seguenti:

Presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44 00147 ROMA

Nella causale di versamento occorre indicare i dati seguenti:

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare, accedendo all'applicazione GESTIONE AZIENDE, i seguenti estremi di pagamento:


MODALITÀ SU COME CANCELLARE L'ISCRIZIONE AL SISTRI

Sono state pubblicate le modalità con cui le aziende che non producono rifiuti speciali pericolosi e quelle che, pur producendo rifiuti pericolosi, hanno meno di dieci dipendenti, possono procedere alla cancellazione dal SISTRI, non essendo più obbligate all'utilizzo del sistema di tracciabilità.

Nei mesi scorsi erano già state diffuse istruzioni per la restituzione dei dispositivi USB e la cancellazione dell'impresa dal Sistema di tracciabilità autonomamente elaborate da Confindustria, nel silenzio del Ministero.

Sul sito SISTRI è pubblicata la procedura di cancellazione che prevede due fasi successive.

Richiesta di cancellazione
Autenticandosi all'interno dell'applicativo SISTRI ed entrando nel menù Gestione Azienda si può procedere a richiedere la cancellazione. È necessario che non vi siano movimentazioni in corso oppure rifiuti in giacenza perché tale richiesta vada a buon fine.

Nel caso di furto o smarrimento del dispositivo USB occorre richiedere la cancellazione telefonicamente, attraverso il numero verde 800 00 38 36.

Restituzione dei dispositivi USB
Una volta ricevuta la conferma di avvenuta cancellazione è necessario inviare i dispositivi con raccomandata a/r all'indirizzo:

SISTRI
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Al dispositivo andrà allegato il modulo di restituzione USB compilato.

Alla luce dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione dei rifiuti, si invitano le aziende con più di 10 dipendenti a voler prudenzialmente provvedere alla cancellazione dal SISTRI solo dopo aver ricevuto piena conferma dalle analisi chimiche della non pericolosità dei rifiuti prodotti.

GCT