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UFFICIO SERVIZI INFORMATIVI > LIBERO MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
ACCORDO UNIONE - BURGO ENERGIA
Il 7 aprile 2010 Unione e Burgo Energia hanno firmato un Accordo con l'obiettivo di proporre alle Aziende associate soluzioni e strumenti innovativi per facilitare, migliorare e rendere più efficiente l'utilizzo dell'energia elettrica.

     Energia elettrica
  Il "decreto Bersani"
  Rilevazione dei prezzi sulla piazza di Milano
  Siti segnalati:     Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale    
  Siti segnalati:     Gestore del mercato elettrico
     Gas naturale
  Il "decreto Letta"
     Autorità per l'energia elettrica e il gas    
 


Energia elettrica: il "decreto Bersani"
Con il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto "decreto Bersani", GU n. 75 del 31 marzo 1999) è stata recepita la direttiva europea 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Insieme all'analoga direttiva relativa al settore del gas, la direttiva si inquadra nell'obiettivo dell'Unione Europea di attuare un ampio processo di apertura dei mercati in modo da conseguire importanti risultati di politica energetica e ambientale, quali: una maggiore qualità ed efficienza del servizio; il contenimento dei prezzi; una maggiore integrazione delle reti energetiche; una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti; un maggiore sviluppo tecnologico; la tutela dell'ambiente.

Quale strumento fondamentale per il conseguimento dei citati obiettivi viene individuata la competitività che, in un mercato libero ed aperto, si traduce in un guadagno di efficienza non solo energetica ma anche gestionale e organizzativa.

In estrema sintesi, le disposizioni di maggiore e diretto interesse per le Aziende comportano l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero".

Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose.

Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvederà ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero.

Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie che determinano la qualifica medesima:

  1. in una prima fase, erano clienti idonei le Aziende con consumi superiori al milione di KWh all'anno;

  2. successivamente - dal maggio 2003 - il mercato si è aperto sopra la soglia minima di 100 mila KWh (deliberazione n. 20/03);

  3. una ulteriore fase di liberalizzazione si è avviata con la deliberazione n. 107/04 del 30 giugno 2004, che ha definitivamente aperto il mercato a tutti i clienti non domestici, in coerenza con l'entrata in vigore della norma della direttiva europea (2003/54/CE, art. 21, comma 1, lettera b).
Con delibera n. 105/06 del 30 maggio 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il Codice di condotta commerciale per la tutela dei clienti idonei in bassa tensione, in vigore dal 1° gennaio 2007. Il Codice tutela anche tutti i clienti domestici che, a partire dal 1° luglio 2007, potranno anch'essi esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore.

Il Codice riguarda essenzialmente la fase pre-contrattuale, fissando le regole di correttezza e trasparenza che gli operatori-venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato, con l'obiettivo di garantire al cliente la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute.

Le regole impongono la trasparenza delle informazioni, la correttezza nell'utilizzo delle diverse tecniche di vendita, l'informazione completa circa il contenuto delle offerte economiche e contrattuali, la confrontabilità dei prezzi, la chiarezza dei contratti e la semplicità del linguaggio utilizzato. Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, o mediante tecniche di comunicazione a distanza, deve inoltre essere assicurato il diritto di ripensamento.

Segnaliamo, inoltre, la modifica delle bollette dell'energia elettrica dal 1° gennaio 2007: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha infatti elaborato nuovi modelli di fatture, con lo scopo di una maggiore chiarezza per il cliente in ordine a consumi e spese. Per maggiori dettagli rimandiamo al sito dell'Autorità.  


Energia elettrica: rilevazione dei prezzi sulla piazza di Milano
Dal 2008, la Camera di commercio di Milano rileva trimestralmente i prezzi di fornitura dell'energia elettrica sulla piazza di Milano e provincia, con l'obiettivo di colmare quelle carenze informative lamentate dalle imprese riguardo alle quotazioni del libero mercato.

La rilevazione riguarda sia i prezzi fissi che i prezzi indicizzati medi al megawatt/ora applicati da venditori e grossisti nell'area milanese relativi una fornitura annua di energia elettrica a utenti non domestici, fatta su diversi profili di consumo. Nel caso dei prezzi fissi, il corrispettivo pattuito rimane costante per tutta la durata del contratto; nel caso di prezzi indicizzati, il corrispettivo varia sulla base di formule di indicizzazione e con cadenze diverse, contrattualmente stabilite dalle parti.

I prezzi fissi risultano più alti di quelli indicizzati, in quanto nel prezzo fisso gli operatori incorporano anche il costo dell'assicurazione a copertura di possibili oscillazioni del costo di generazione dell'energia nel periodo di fornitura.

I diversi profili delle imprese si differenziano per classe di consumo annuo, tensione di allacciamento, tipologia di contatore installato e modalità di consumo orario. Per i profili caratterizzati da un contatore multiorario (in grado cioè di rilevare i consumi nelle diverse fasce orarie) il prezzo rilevato è dato dal corrispettivo medio calcolato sulla base dei singoli prezzi per fascia e delle quote di prelievo nelle diverse fasce orarie. Si rileva un significativo scarto tra i prezzi praticati per l'approvvigionamento in alta modulazione rispetto a quelli in bassa, dovuto al maggior costo dell'energia elettrica nelle ore diurne dei giorni feriali; ne consegue che il vero risparmio, almeno per i livelli di consumo rilevati, deriva dalla modalità di prelievo orario e non dalle quantità consumate.

 

Gas naturale: il decreto di liberalizzazione del mercato
Nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 è pubblicato il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. "decreto Letta") per l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse per le Aziende, il decreto dispone - esaurita una prima fase in cui l'accesso al libero mercato era subordinato al superamento di una soglia minima di consumo - che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei per il libero mercato, cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

Tra la normativa di riferimento per la liberalizzazione del mercato, segnaliamo la deliberazione n. 184 del 7 agosto 2001 (G.U. n. 199 del 28 agosto 2001) concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale; il preavviso è stabilito in misura non superiore a sei mesi per contratti di durata pluriennale e tre mesi per contratti di durata annuale.

Segnaliamo inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato un Codice di condotta commerciale al quale, a partire dal 1° dicembre 2004, dovranno attenersi tutti i venditori del mercato liberalizzato del gas nel presentare offerte ai clienti con consumi annui fino a 200 mila metri cubi.

Il Codice impone precisi obblighi per la trasparenza delle informazioni, per le modalità di presentazione delle offerte, per la confrontabilità dei prezzi, per la scomposizione delle diverse voci che determinano il costo finale per il cliente, per la semplicità del linguaggio utilizzato nei contratti. Ad ulteriore tutela dei clienti, i venditori dovranno anche consegnare una nota informativa che riassume i loro principali diritti e consente di verificare che il contratto offerto sia conforme a quanto previsto dall'Autorità.

Nel ricordare che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali del servizio gas sono liberi di scegliere il fornitore, l'Autorità rileva che solo di recente si sta assistendo all'avvio di strategie di commerciali concorrenziali; in questa fase di avvio, il Codice definisce tutte le condizioni affinché i clienti finali possano avvantaggiarsi del mercato e scegliere tra diverse offerte in modo consapevole ed informato. Il Codice, definendo regole di comportamento uniformi su tutto il territorio nazionale, garantisce inoltre che la competizione tra venditori si svolga a parità di condizioni e costituisce, anche sotto questo aspetto, un elemento di stimolo alla concorrenza.

Le regole generali di correttezza che i venditori dovranno osservare nella promozione delle offerte contrattuali individuano le informazioni che dovranno obbligatoriamente essere fornite al cliente prima della sottoscrizione del contratto e le principali clausole che dovranno essere contenute nel contratto stesso. Al cliente viene quindi assicurata la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute.

GCT