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INTERNET, TELEMATICA, SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: OSSERVATORIO DEL SETTORE
     Temi di interesse
  La legge sull'editoria 62/2001: quali conseguenze per i siti Internet?
  Cert.Impresa, dati ufficiali delle aziende sul web
  Raccolta di dati personali on line: raccomandazione dei Garanti europei
  Camera di commercio di Milano: gli usi sui contratti tra navigatori e provider
  Camera di commercio di Milano: contratti di accesso a Internet e clausole vessatorie
  Posta elettronica certificata: l'e-mail assume valore legale
  "Accessibilità" alle nuove tecnologie: legge 4/2004
  Codice di Autoregolamentazione "Internet e minori"    
  Internet: i nomi a dominio nel Codice della proprietà industriale    
  Indicazioni obbligatorie nei siti Internet aziendali    
  Richieste di iscrizione al "Registro Italiano in Internet": attenzione, è pubblicità ingannevole    
  Corte di Cassazione: il direttore di un giornale on line non è "responsabile"
     Siti e iniziative istituzionali
  www.impresa.gov.it: il portale delle imprese
  www.normattiva.it: banca dati on-line delle leggi vigenti
  Ministero per l'innovazione
  www.madeinitaly.gov.it: per la promozione e la vendita del Made in Italy nel mondo

 


LA LEGGE SULL'EDITORIA 62/2001: QUALI CONSEGUENZE PER I SITI INTERNET?

La legge sull'editoria (legge 7 marzo 2001, n. 62) ha ampliato la definizione di prodotto editoriale fino a ricomprendervi anche quello realizzato "su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico" (art. 1, comma 1).

L'art. 1, comma 3 della stessa norma dispone inoltre che al prodotto editoriale si applicano alcune disposizioni della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47):

Sull'interpretazione della norma si è sviluppato un dibattito per determinare se la pubblicazione di siti Internet - o nei siti Internet - debba ora essere assoggettata agli adempimenti sopra elencati. In attesa di interventi ufficiali e dell'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla legge sull'editoria - che potrebbero fornire chiarimenti sulla questione - riteniamo utile riepilogare le varie posizioni.

Innanzitutto va sottolineato che la stessa legge 62/2001 prevede che non vanno considerati prodotti editoriali quelli "destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia a uso interno sia presso il pubblico" (art. 1, comma 2): pertanto, il tipico sito Internet aziendale che pubblica notizie, informazioni e dati esclusivamente sull'azienda stessa non appare coinvolto dalla nuova normativa.

Maggiori dubbi emergono quando si tratta invece di siti Internet che pubblicano altro tipo di informazioni od anche di siti Internet aziendali contenenti però sezioni o pagine informative non riferite all'azienda.

Secondo l'interpretazione più severa, il solo elemento della diffusione di informazioni è sufficiente per rientrare nel campo di applicazione della legge 62/2001 e quindi per far nascere gli obblighi previsti dalla legge sulla stampa, anche nei confronti di siti Internet amatoriali o non professionali.

Peraltro questa valutazione apre, come minimo, il problema di identificare per prodotti non cartacei il luogo di pubblicazione e il nome dello stampatore; quale soluzione, si è ipotizzato di procedere per analogia equiparando lo stampatore al provider che ospita il sito.

Di altro avviso sono invece le interpretazioni che collegano l'applicabilità delle due norme citate all'impianto complessivo e alle finalità generali della legge sull'editoria, che - come noto - introduce una regolamentazione di ampia portata e prevede provvidenze e finanziamenti per le aziende del settore: secondo questa impostazione, la registrazione del sito Internet - o del prodotto editoriale diffuso con il sito Internet - viene messa in relazione con la possibilità di accedere ai contributi statali, nel senso che solo chi intende avvalersene deve provvedere agli adempimenti già illustrati.

Sempre con riferimento alla valenza complessiva della legge sull'editoria, un altro orientamento interpretativo mette l'accento sulla "qualità" dell'informazione diffusa con strumenti non cartacei, evidenziando la differenza tra ritrasmissione di notizie già pubblicate da altri, con citazione della fonte come riferimento di garanzia (come spesso avviene nei siti non professionali) e invece un vero e proprio giornale on-line caratterizzato da un'attività di informazione svolta periodicamente e in modo continuato, per concludere che solo nel secondo caso la legge sull'editoria trova piena applicazione. La legge 62/2001 - secondo questa linea - non va infatti intesa come una normativa per Internet, ma bensì per regolare la trasposizione dell'attività editoriale dal supporto cartaceo al campo multimediale.

Segnaliamo infine che nel supplemento ordinario n. 170 alla G.U. n. 150 del 30 giugno 2001 è pubblicato il "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" (delibera n. 236/01/cons dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, consultabile nel sito www.agcom.it). È previsto che al registro debbano iscriversi le imprese editrici, operanti anche in forma elettronica o digitale: l'argomento può pertanto riguardare la realizzazione di siti Internet, come sopra specificato.

Il problema interpretativo della legge sull'editoria 62/2001 sopra illustrato sembra sostanzialmente risolto dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) che all'art. 7, comma 3, dispone: "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62".

 


CERT.IMPRESA, DATI UFFICIALI DELLE AZIENDE SUL WEB
Le Camere di commercio hanno realizzato Cert.Impresa, un servizio per l'attestazione on line della corrispondenza tra un indirizzo Internet e un'Azienda regolarmente iscritta al Registro delle Imprese.

Con l'attivazione del servizio, l'Azienda inserisce nelle proprie pagine web il logo Cert.Impresa e i visitatori del sito, cliccando sul logo stesso, attivano un'interrogazione automatica della banca dati delle Camere di commercio che estrae i dati ufficiali dell'Azienda. Non si tratta quindi di una certificazione dei contenuti, ma di una forma di controllo e di garanzia della titolarità di un sito Internet.

Cert.Impresa può essere attivato dal sito www.infoimprese.it al costo di 10 euro all'anno.

Cert.Impresa

 


RACCOLTA DI DATI PERSONALI ON LINE: RACCOMANDAZIONE DEI GARANTI EUROPEI

Con la Newsletter 14 - 20 maggio 2001, l'Ufficio del Garante ha comunicato che il 17 maggio 2001 le Autorità per la protezione dei dati dell'Unione europea hanno adottato una Raccomandazione che fissa alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line.

La Raccomandazione - indirizzata al Consiglio d'Europa, alla Commissione, al Parlamento europeo e agli Stati membri - nasce dall'esigenza di fornire indicazioni concrete sia agli operatori del settore responsabili del trattamento di dati personali nell'ambito di siti web (i "titolari", secondo la definizione della Direttiva) sia ai singoli cittadini; essa è rivolta anche agli enti che intendono creare un "bollino di qualità" che certifichi la rispondenza delle procedure di trattamento utilizzate alle direttive dell'UE in materia.

L'aspetto significativo risiede anzitutto nella distinzione tra un primo gruppo di notizie che ciascun sito deve fornire a tutti i visitatori, in modo snello e visibile, e un nucleo più articolato di informazioni che il sito può fornire in altre pagine web evidenziando l'intera privacy policy del sito stesso.

Le indicazioni riguardano, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. I Garanti sottolineano che i requisiti indicati sono un nucleo "minimo" e che potranno essere integrati, in futuro, da ulteriori raccomandazioni di natura più specifica (a esempio, per quanto riguarda il trattamento di dati "sensibili" o relativi a minori, oppure i trattamenti per scopi di natura sanitaria).

La Raccomandazione si applica a tutti i trattamenti effettuati da titolari che siano stabiliti in uno degli Stati dell'UE, oppure che non siano stabiliti nell'UE ma utilizzino, ai fini del trattamento, apparecchiature o dispositivi situati sul territorio di uno Stato membro dell'UE, secondo quanto prevede la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali.

I Garanti raccomandano pertanto:

  1. di fornire preventivamente a chiunque si colleghi a un sito web che preveda la raccolta di dati personali le informazioni indicate nella direttiva: identità e indirizzo (elettronico o meno) del titolare, finalità del trattamento, obbligatorietà delle informazioni richieste all'utente (vi possono essere dati necessari per fornire un servizio richiesto da un utente, mentre altri sono opzionali), modalità per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento, destinatari eventuali delle informazioni raccolte (e in tal caso l'utente deve avere la possibilità di opporsi alla trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti, per scopi diversi da quelli per cui gli vengono richiesti dal sito - per esempio cliccando su una casella specifica), eventuale utilizzo di procedure automatiche per la raccolta dei dati (è il caso, per esempio, dei cookies), misure di sicurezza adottate per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati richiesti;
  2. di fornire le informazioni sopra elencate direttamente sul monitor del singolo utente, prima che avvenga la raccolta dei suoi dati, così da garantire che il trattamento avvenga in modo leale come prescrive la direttiva; per farlo si può ricorrere alle varie possibilità messe a disposizione dalla tecnologia attuale: finestre "a scomparsa", caselle da cliccare, messaggi "pop-up". E' opportuno inoltre che sulla pagina di accoglienza del sito vi sia un'indicazione chiara e comprensibile dell'esistenza di un'informativa sulla privacy (per esempio "Questo sito raccoglie e tratta dati personali che la riguardano. Per ulteriori informazioni, clicchi qui");
  3. di tenere presente che i titolari hanno anche altri obblighi sanciti sempre dalla direttiva, oltre al dovere di informare adeguatamente gli interessati. In particolare, è necessario che la raccolta di dati personali sia necessaria per le finalità specificate: pertanto, se l'obiettivo che il titolare si prefigge (fornire un servizio, un'informazione, ecc.) può essere raggiunto senza elaborare dati personali, questi non devono essere raccolti. Nella stessa ottica, si sottolinea l'opportunità di favorire e accettare l'impiego di pseudonimi quando questi ultimi permettano comunque di svolgere determinate transazioni. Inoltre, non devono essere raccolti più dati di quelli necessari per lo scopo dichiarato (è il principio cosiddetto di "pertinenza"), e i dati raccolti devono essere conservati solo per un periodo giustificato dalle finalità del trattamento;
  4. di non utilizzare indirizzi di posta elettronica ricavati da "aree pubbliche" di Internet (per esempio, gruppi di discussione) per attività di marketing, nel caso in cui i diretti interessati non ne sono stati informati; se invece gli interessati sono stati informati della possibilità che i dati forniti in una sede determinata vengano utilizzati per scopi di marketing diretto, e hanno avuto la possibilità di dare il proprio consenso a questa forma di utilizzazione (magari cliccando online su una casella apposita), in tal caso l'uso di indirizzi di e-mail per fini di marketing è da ritenersi lecito. I titolari devono inoltre garantire che l'utente abbia la possibilità di ritirare il consenso all'uso dei suoi dati per fini commerciali.

 


CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: GLI USI SUI CONTRATTI TRA NAVIGATORI E PROVIDER

La Camera di Commercio di Milano, tramite il Servizio Regolazione del Mercato, ha accertato gli usi in materia di internet providers e ha predisposto un testo composto da 10 articoli, più un glossario, che pubblichiamo integralmente.
Ricordiamo che nell'ordinamento italiano gli usi costituiscono una fonte del diritto - dopo la legge e i regolamenti - e gli enti camerali hanno l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi medesimi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali.

      Usi Internet Providers - Giugno 2001

Art. 1 - Definizione
Il contratto di fornitura di servizi internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede a un'altra, il cliente, l'accesso alla rete internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

Art. 2 - Forma
Il contratto viene concluso anche on-line e suole essere confermato per iscritto.

Art. 3 - Durata
Il contratto suole avere durata di un anno.

Art. 4 - Obblighi del cliente
Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate netiquette. Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al provider. Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto dal provider ai soli fini di gestione del servizio.

Art. 5 - Prestazioni e obblighi del provider
Il provider si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete e i servizi internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso. Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il provider compila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità all'uopo per legge autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.

Art. 6 - Responsabilità del cliente
Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati e alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

Art. 7 - Responsabilità del provider
Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di:
- forza maggiore o caso fortuito;
- manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
- errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica.

Art. 8 - Utilizzo dell'abbonamento
L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente. L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento. I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso. I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente. Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

Art. 9 - Termini di pagamento
Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

Art. 10 - Riservatezza
Il provider tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli e attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto. I dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità all'uopo per legge autorizzate (*).

(*) Si fa riferimento alla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", successivamente sostituita dal DLGS 196/2003, "Codice della privacy".


      Glossario
Accesso: Possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzandone le risorse e le applicazioni. L'Accesso a un sistema può essere libero o limitato a determinati Utenti dotati di un Personal Identification Number (PIN) o di una password. In particolare, riferita a Internet, l'espressione indica la possibilità di connettersi alla Rete tramite un computer.
Cliente: Il soggetto che stipula l'abbonamento con il Provider.
Configurazione: Predisposizione delle risorse tecniche del computer per consentire l'Accesso.
Internet: È un agglomerato di Reti telematiche connesse tra loro. A loro volta le Reti telematiche connettono fra loro più computers, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc. Su Reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una Rete all'altra tramite apposite configurazioni.
Log: Registrazione della singola azione elementare effettuata dall'Utente suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati dei percorsi di navigazione effettuati dallo stesso Utente.
Netiquette: Norme di buon comportamento per gli Utenti.
Online: "in linea" - Lo stato di trasmissibilità in Rete dei dati.
Password: Parola chiave, costituita da una stringa di caratteri alfanumerici, che costituisce informazione riservata dell'Utente, è richiesta per consentire l'Accesso in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
Provider: Soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, tra cui l'Accesso alla Rete, gratuitamente o a pagamento.
Rete: Vedi Internet.
Username: Nome che identifica un Cliente o Utente.
Utente: Colui che accede alla Rete e naviga al suo interno nell'ambito di un abbonamento con un determinato Provider che gli consente almeno il servizio di Accesso alla Rete.

 


CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO:
CONTRATTI DI ACCESSO A INTERNET E CLAUSOLE VESSATORIE

La Camera di Commercio di Milano ha elaborato il parere "La conformità dei contratti di accesso a Internet a banda larga alla normativa sulle clausole vessatorie" con il quale esamina le più frequenti clausole inique o sfavorevoli al cliente previste dai contratti degli operatori.
Il documento, datato 2 luglio 2008, è disponibile nel sito della Camera di Commercio.

 


"ACCESSIBILITÀ" ALLE NUOVE TECNOLOGIE: LEGGE 4/2004

È pubblicata nella GU n. 13 del 17 gennaio 2004 la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (cosiddetta "Legge Stanca") finalizzata a consentire ai disabili l'accessibilità alle nuove tecnologie digitali e informatiche: in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, la norma si propone di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l'accesso dei disabili alla società dell'informazione.

Per "accessibilità", la legge intende testualmente "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

La legge trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione ma presenta alcuni aspetti di interesse anche per le Aziende, che illustriamo in sintesi.

Per la completa operatività della legge è prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione e di un decreto ministeriale.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero per l'innovazione.

 


CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE "INTERNET E MINORI"
Il 19 novembre 2003 l'Associazione Italiana Internet Providers, l'Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione, l'Associazione Provider Indipendenti, la Federazione delle imprese delle Comunicazioni e dell'informatica, il Ministro delle Comunicazioni e il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie hanno sottoscritto il Codice di Autoregolamentazione "Internet e minori", con l'obiettivo di provvedere alla tutela generalizzata del minore nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche.

Chi aderisce al Codice si impegna a specifiche regole e comportamenti e acquisisce il diritto di pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni commerciali, il marchio "Internet@minori".

La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata a un Comitato di Garanzia, nominato con Decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie.

Il Codice di Autoregolamentazione e maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate nel sito del Ministero per l'Innovazione.

 


INTERNET: I NOMI A DOMINIO NEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Con il Codice della proprietà industriale (DLGS 10 febbraio 2005, n. 30) i nomi a dominio Internet vengono ricompresi tra i segni distintivi dell'impresa, insieme a marchio, ditta, insegna, ecc., già disciplinati dalla normativa previgente

Ricordiamo che per nome a dominio si intende l'indirizzo Internet del tipo www.nomeazienda.it (o .com, o altri suffissi ancora), che ogni Azienda può registrare presso le apposite autorità italiane o internazionali.

Nel dettaglio, l'art. 12, comma 1, lett. c) del Codice, relativo alla novità del marchio, stabilisce che non sono nuovi, e quindi non possono essere registrati come marchi, i segni "identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri".

Come anticipato, i nomi a dominio aziendali vengono così riconosciuti quali segni distintivi, equiparati a quelli tradizionalmente contemplati dalla legge: ditta, denominazione o ragione sociale e insegna.

Anche l'art. 22 comma 1 conferma questa nuova qualificazione, affermando il principio dell'unitarietà dei segni distintivi, secondo il quale "È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

Ai nomi a dominio si applica la tutela giurisdizionale generalmente applicabile ai marchi: art. 118, comma 6, in tema di rivendicazione, e art. 133 sulla tutela cautelare.

 


RICHIESTE DI ISCRIZIONE AL "REGISTRO ITALIANO IN INTERNET": ATTENZIONE, È PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
Con riferimento alle richieste di iscrizione al "Registro Italiano in Internet" inviate da società straniere (DAD Deutscher Adressdienst GmbH, CD Publisher Construct Data Verlag GmbH e altre) che periodicamente riprendono a circolare, raccomandiamo alle Aziende di non dare alcun seguito alla richiesta, in quanto - nonostante si parli di servizi gratuiti - la firma del modulo impegna al pagamento di 958 euro per la segnalazione del proprio nominativo nel Registro.

Sulla questione è intervenuta più volte l'Autorità antitrust, in particolare il 12 agosto 2008 ha diffuso il comunicato stampa cui rimandiamo.

Precisiamo, infine, che l'iscrizione al "Registro Italiano in Internet" non ha nulla a che vedere con la registrazione e il mantenimento del dominio Internet aziendale (per esempio www.nomeazienda.it) per il quale è previsto un costo annuo di solito compreso nel canone pagato al provider fornitore di servizi Internet.

 


CORTE DI CASSAZIONE: IL DIRETTORE DI UN GIORNALE ON LINE NON È "RESPONSABILE"
Con sentenza n. 35511 del 16 luglio 2010 della Quinta Sezione penale, la Corte di Cassazione ha escluso la punibilità del direttore di un giornale on line a norma dell'art. 57 del codice penale, affermando che tale disposizione si riferisce esplicitamente all'informazione diffusa attraverso la "carta stampata".

Premesso quanto stabilito dall'art. 57 del Codice penale:

"Reati commessi col mezzo della stampa periodica - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo."
la Corte ha innanzitutto chiarito che "il dettato dell'art. 57 cp non è applicabile al giornale telematico. La lettera della legge e la sua ratio fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione on line".

Per "stampa" deve infatti strettamente intendersi quanto indicato all'art. 1 della legge 47/1948 sulla stampa:

"Definizione di stampa o stampato - Sono considerate stampe o stampati (...) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione."
Per quanto riguarda poi Internet in particolare, "perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (...) occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius)".

La sentenza si è inoltre soffermata su altri aspetti:

per concludere che non è prevista la punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.

 


WWW.IMPRESA.GOV.IT: IL PORTALE DELLE IMPRESE
Aprire un'attività imprenditoriale, gestire i relativi adempimenti o pagare le tasse senza fare file e senza spostamenti. A ridurre le distanze tra gli oltre cinque milioni di aziende e la burocrazia pubblica è il Portale delle Imprese (www.impresa.gov.it) che, terminata la fase sperimentale, è operativo dal marzo 2005.
Si tratta del "punto unitario d'accesso" a tutte le informazioni e i servizi on line per le imprese disponibili nei siti della Pubblica amministrazione, centrale e locale.

A livello europeo è on line il portale "La tua Europa", guida pratica al fare impresa in Europa.

 


WWW.NORMATTIVA.IT: BANCA DATI ON-LINE DELLE LEGGI VIGENTI
All'indirizzo www.normattiva.it è a disposizione la banca dati delle leggi italiane vigenti, liberamente e gratuitamente consultabile via Internet. Il servizio è promosso da Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, in collaborazione con la Corte di Cassazione; realizzazione e gestione sono a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Tra i caratteri qualificanti del progetto Normattiva, la possibilità di consultare le norme in tre modalità (cd. "multivigenza"):

Va comunque precisato che i testi presenti in "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità, in quanto l'unico testo ufficiale e definitivo rimane quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa; inoltre, la banca dati - per quanto vasta - è frutto di una selezione redazionale.

 


WWW.MADEINITALY.GOV.IT:
PER LA PROMOZIONE E LA VENDITA DEL MADE IN ITALY NEL MONDO

madeinitaly www.madeinitaly.gov.it è la piattaforma interattiva che il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione delle Aziende italiane per supportarle nel mercato internazionale.

Attraverso il sito, i visitatori stranieri possono attivare le ricerche "Buy now Made in Italy" (database di produttori e fornitori italiani, con profilo aziendale e cataloghi on line) e "Find your Italian Partner" (richieste/offerte per beni e servizi del mercato italiano).

Le Aziende possono iscriversi al servizio "Buy now Made in Italy" e allestire la propria vetrina virtuale; l'adesione è gratuita fino a marzo 2012.

GCT